Servizio di leva obbligatorio
Piena valutazione del servizio di leva obbligatorio (o sostitutivo) per docenti e personale ATA anche se svolto non in costanza di nomina
A seguito del Ricorso Lavoro, con richiesta Cautelare, presentato da questo Studio il Giudice del Lavoro del Tribunale di Siena, con Ordinanza cautelare di accoglimento ex art. 669-octies cpc dell’8 agosto 2022, ha accolto in fase cautelare, le ragioni avanzate da un assistente amministrativo ordinando al Ministero dell’Istruzione di valutare in modo pieno il servizio militare di leva obbligatorio espletato (anche in forma di servizio civile sostitutivo) dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l’accesso alle classi di concorso del personale A.T.A.
Nello specifico, ferma restando l’attesa della pronuncia del merito nei prossimi mesi, ai fine del provvedimento cautelare in corso di causa relativamente alla fondatezza della richiesta per tale aspetto, il servizio di leva (o sostitutivo) obbligatorio espletato è stato ritenuto pienamente valido tanto ai fini del computo del periodo di servizio necessario all’accesso alla graduatoria Permanente ATA 24 mesi, quanto ai fini del calcolo del punteggio relativo alla Graduatoria di Circolo e di Istituto III fascia ATA con attribuzione di punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio militarie o sevizio civile sostitutivo effettuato, anziché di punti 0,60 per ogni anno e punti 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni comunque sia stato svolto in costanza di nomina o meno.
A titolo esemplificativo, chi ha svolto la leva militare obbligatoria avrebbe diritto in ogni caso a vedersi riconosciuto 5 punti per 10 mesi o 6 punti per 12 mesi, che sia stato svolto in costanza di nomina o meno.
D’altronde, la piena valutazione del periodo di svolgimento del servizio militare obbligatorio (o del servizio civile sostitutivo) ai fini dell’inserimento e dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie e profili di apparenza per docenti e personale ATA ha trovato conferma nella recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. lavoro, n. 5679 del 02/03/2020) nonché in quella amministrativa (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sezione Sesta, sentenze nn. 8213 e 8234/2019).
In conclusione, in relazione alle graduatorie ad inserimento di docenti e/o ATA, per quanto sopra espresso, lo svolgimento del servizio di leva obbligatoria (o del servizio civile sostitutivo), successivamente all’ottenimento del titolo di studio necessario all’accesso nelle graduatorie stesse è valido a tutti gli effetti, anche se prestato non in costanza di nomina, e va pertanto valutato con il medesimo pieno punteggio.